Accertamento Medico d’Ufficio di un docente: ulteriori avvertenze per il dirigente scolastico
Orizzontescuola – 13/8/2019 - di Vittorio Lodolo D'Oria
Segue la presentazione di un caso pratico, reale e
complesso (reso irriconoscibile come al solito per questioni di privacy), che
aiuta a comprendere la giusta modalità (prime fra tutte la capacità di sintesi
per punti e la significatività degli stessi) per stilare la relazione ex-art.
15 del DPR 461/01 a favore della CMV.
Nel precedente articolo abbiamo analizzato l’importanza dell’Accertamento Medico d’Ufficio (AMU) quale unico strumento a disposizione del dirigente scolastico (DS) per affrontare problematiche medico-sanitarie del lavoratore. Restano da approfondire alcuni punti per utilizzare al meglio questo istituto che è sconosciuto – almeno in parte – ai più e soprattutto ai presidi di nuova nomina.
La maestra in questione è già stata ritenuta permanentemente inidonea all’insegnamento da numerosi anni ma la situazione è andata velocemente peggiorando col trascorrere del tempo.
1) Diagnosi Differenziale e importanza della richiesta d’ufficio (AMU): prima di procedere a un qualsiasi atto sanzionatorio o disciplinare, il DS scrupoloso deve sempre porre in diagnosi differenziale il comportamento del dipendente. Si tratta di una condotta voluta e consapevole o ci troviamo di fronte a un atteggiamento che affonda le sue radici in problematiche medico-sanitarie? Sarebbe infatti spiacevole per il DS e per l’insegnante veder sanzionato un “comportamento disdicevole” avente causa medica (vedi il caso di seguito). Se porre la diagnosi differenziale è difficile (spesso lo è per un medico, figurarsi per un DS), conviene richiedere senza indugio un AMU per il dipendente. Questo ha il doppio vantaggio di essere, per sua natura, a tutela della salute del lavoratore ed è valutato con maggior cautela e attenzione dalla CMV rispetto agli Accertamenti Medici a Richiesta (AMR) del lavoratore.
2) Trasferimento per Incompatibilità Ambientale: trattasi del rimedio più meschino cui un DS può ricorrere nei confronti di un suo insegnante che presenta problematiche mediche. Con tale comportamento il DS si sottrae al suo compito di tutelare la salute del dipendente, che anzi viene aggravata per l’ulteriore destabilizzazione causata dal trasferimento di un lavoratore dalla psiche già labile (80% sono patologie psichiatriche), e causa un problema al collega preside cui viene assegnato il docente problematico.
3) Il Testo Unico sulla sicurezza nei posti di lavoro (DL 81/08) prevede che il DS esegua la debita formazione in materia ai lavoratori. Tra le nozioni da fornire ai dipendenti vi è anche quella dell’obbligatorietà a sottoporsi all’AMU, pena il licenziamento alla seconda mancata presentazione. Se un dipendente non si presenta per due volte consecutive in CMV e viene licenziato, ma si scopre che il DS non ha effettuato la formazione, su chi farà ricadere la responsabilità il giudice del lavoro?
4) Talvolta ci si chiede se il DS possa contattare direttamente il presidente della CMV oppure commetta una violazione della posizione di “terzietà” della Commissione tra lavoratore e datore di lavoro. In realtà non viene commesso alcun illecito (nessuna legge lo vieta) anche se è una prassi poco consueta. Il contatto si può rendere necessario per i casi estremamente difficili in cui è praticamente impossibile descrivere atteggiamenti incomprensibili, stravaganti o finanche pericolosi del lavoratore per sé e/o per l’utenza.
5) Rappresentante MIUR in seno al Collegio Medico di Verifica: più volte ho espresso le mie perplessità sulla creazione di questa figura. Ha senso introdurre in un conclave medico un “profano” che possiede una formazione affatto diversa? È lecito far partecipare il datore di lavoro (MIUR) alla Commissione Medica che tratta tutti i dati sanitari del suo dipendente, ivi incluse diagnosi, prognosi e terapie? Ciò premesso, il DS, quale responsabile della salute e del benessere del suo dipendente, può cercare insieme al rappresentante del MIUR l’idonea collocazione fuori ruolo per il dipendente qualora questo fosse il responso medico-legale della CMV.
Segue la relazione ex-art. 15 DPR 461/01 di un caso reale e complesso.
Oggetto: richiesta di accertamento medico d’ufficio in CMV, ai sensi dell’art.3 del DPR 171/11, per l’insegnante Maria Rossi in data 19.05.56.
In qualità di Dirigente Scolastico richiedo con carattere d’urgenza di sottoporre ad accertamento medico d’ufficio la docente in oggetto, al fine di una rivalutazione sanitaria a 12 anni dal suo definitivo collocamento fuori ruolo in via assoluta e permanente, avvenuto in data 11/03/2007.
Immessa in ruolo come docente di scuola primaria l’1/09/1990, la signora è stata ufficialmente trasferita dall’1/09/2004 presso la scuola primaria dove tuttora opera come personale utilizzato in altri compiti (supporto alla didattica) con un mansionario specifico (allegato).
Nel biennio 2008-2010, l’insegnante, sottoposta ad accertamento medico d’ufficio, è stata ritenuta dalla CMV “inidonea permanentemente all’insegnamento con idoneità a mansioni alternative” (allegato).
Si segnalano nel fascicolo personale della signora tre contestazioni a firma del precedente dirigente scolastico.
Gli ultimi anni scolastici sono stati molto critici. La signora, infatti, i primi mesi alternava azioni “sopra le righe” con momenti relativamente tranquilli. Con una escalation drammatica, soprattutto nella seconda parte dell’anno scolastico, quando ha perso del tutto i freni inibitori ed ha preso a:
Alla luce di quanto sopra enunciato
si richiede l’accertamento medico d’ufficio urgente a tutela della salute della
docente in oggetto nonché della incolumità della piccola utenza. Considerato
l’importante deterioramento del quadro complessivo, valuti la CMV se ricorrono
gli estremi per una totale inabilità a qualsiasi proficuo lavoro (dispensa dal
servizio), posto che già da circa 12 anni l’insegnante è ritenuta inidonea
permanentemente all’insegnamento.
Il dirigente scolastico