LA CASSAZIONE: DA SEQUESTRARE TUTTE LE SCUOLE A RISCHIO SISMICO
la Gazzetta dello Sport - 09-01-2018 – Pierluigi Spagnolo
I terremoti, nelle zone d'Italia classificate a rischio, «non sono prevedibili". E per questo i sindaci delle aree sismiche (a vario livello) non devono opporsi al sequestro delle scuole che possono essere a rischio crollo. Lo stabilisce la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della procura di Grosseto nei confronti di Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada, in Toscana, indagato per omissione di atti di ufficio per non aver chiuso la scuola della frazione di Ribolla, «nonostante dal certificato di idoneità statica dell'immobile, redatto il 28 giugno 2013, emergesse la non idoneità sismica». Secondo i giudici della Cassazione sono da chiudere a scopo di prevenzione, in attesa di ristrutturazione o della costruzione di nuovi edifici, tutte le scuole che non rispettano in schio sismico. «Ancora non abbiamo la sentenza e prima di ogni tipo di commento dobbiamo leggerla», ha detto il sindaco di Roccastrada, Limatola, coinvolto nella vicenda. ALLARME E sulle condizioni delle scuole italiane nelle aree a rischio sismico, arrivano i numeri preoccupanti elaborati da Legambiente. Oltre il 41% delle scuole (15.055) è in zona sismica 1 e 2, cioè a rischio di terremoti fortissimi o forti. Ci sono 992 progetti finanziati in 4 anni, tra interventi per adeguamento sismico e nuovi edifici, di cui solo 532, pari al 3,5% del totale, in aree a rischio elevato. E poi c'è il 43,8% degli edifici dei capoluoghi che necessita di manutenzione urgente. Legambiente rileva che, con questi dati, occorrerebbero 113 anni per mettere in sicurezza le scuole nelle aree più fragili del Paese. A Messina, per esempio, una città in area sismica 1 con 115 edifici scolastici di cui ben 96 risalenti a prima dell'entrata in vigore della normativa antisismica, la messa in sicurezza complessiva, continuando con gli attuali ritmi (18 interventi in quattro anni), si realizzerebbe nei prossimi 150 anni. Oltre il 60% degli edifici, infatti, è stato costruito prima del 1976, cioè prima dell'entrata in vigore della normativa antisismica, e il 43,8% del campione necessita di urgenti interventi di manutenzione.
SISMA, SI' AL SEQUESTRO PREVENTIVO
Italia Oggi - 09-01-2018 - P.Galli
Va posto sotto sequestro preventivo un edificio dedicato ad attività scolastiche, risultato inadeguato dal punto di vista dell'idoneità statica, anche se il rischio sismico risulta essere lieve. Lo sottolinea la sesta sezione penale della Cassazione, sentenza n. 190 depositata ieri, accogliendo il ricorso del capo della procura di Grosseto contro la decisione del Riesame di revocare il sequestro disposto dal gip di un plesso scolastico situato a Ribolla, plesso che accoglieva 300 alunni. Il tribunale aveva ritenuto l'insussistenza di un «pericolo concreto ed attuale di crollo», anche se dall'accertamento del tecnico che aveva redatto il certificato di idoneità statica dell'edificio il rischio sismico era risultato essere (in applicazione dell'indicatore del rischio di collasso previsto dalle norme tecniche per le costruzioni del 2008) pari a 0,985, registrando così una «inadeguatezza minima rispetto ai vigenti parametri costruttivi antisismici soddisfatti al raggiungimento del valore «1», espressivo dell'assenza di criticità in caso di terremoto», in un territorio, come quello del caso in esame, «a bassa sismicità».
La procura di Grosseto, dunque, aveva presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che «in materia antisismica il pericolo legittimante l'adozione del sequestro preventivo, nella non prevedibilità dei terremoti, doveva intendersi insito nella violazione della normativa di settore, indipendentemente dall'esistenza di un pericolo in concreto»: dunque, secondo il pm, «nessun rilievo avrebbe potuto attribuirsi alla circostanza che l'edificio insistesse su un territorio classificato a bassa sismicità o che l'inadeguatezza dell'immobile rispetto ai parametri costruttivi antisismici fosse minima». La Suprema corte ha condiviso questa tesi, rilevando che «nel carattere non prevedibile dei terremoti la regola tecnica di edificazione è ispirata alla finalità di contenimento del rischio di verificazione dell'evento.
Il rischio, apprezzato in chiave generale su tutto il territorio nazionale, classificato per zone con indicazione, per ciascuna, della percentuale di esposizione all'evento sismico, si traduce, scrivono i giudici, «nella mappatura dell'intero patrimonio immobiliare con attribuzione alle singole costruzioni di un indicatore del rischio del collasso». L'inosservanza della regola tecnica di edificazione, conclude il Palazzaccio, «integra pur sempre la violazione di una norma di aggravamento del pericolo e come tale va indagata e rileva ai fini dell'applicabilità del sequestro preventivo».
"SISMA, SERVONO 113 ANNI PER METTERE IN SICUREZZA LE SCUOLE"
Il Fatto Quotidiano pag.7 · 09-01-2018
OLTRE IL 41% delle scuole (15.055) in zona sismica 1 e 2, cioè a rischio di terremoti fortissimi o forti; 992 progetti finanziati in quattro anni tra interventi per adeguamento sismico e nuovi edifici, di cui solo 532, pari al 3,5% del totale, in aree a rischio elevato; il 43,8% degli edifici dei Comuni capoluogo che necessitano di manutenzione urgente Sono alcuni dei dati emersi nella fotografia scattata da "Ecosistema Scuola" di Legambiente, che tornano d'attualità dopo la sentenza della Cassazione che indica la necessità di procedere al sequestro delle scuole a rischio sismico Legambiente rilevava che con questi dati, occorrerebbero 113 anni per mettere in sicurezza le scuole nelle aree più fragili del Paese. In base al report quello italiano è un patrimonio edilizio scolastico storico. Oltre il 60%degl i edifici, infatti, è stato costruito prima del 1976, cioè a prima della normativa antisismica, e necessita di interventi di manutenzione urgenti (43,8% del campione). E risulta ancora carente rispetto alle norme di sicurezza, mancando l'adeguamento alla normativa sismica. Inoltre solo il 12,3% delle scuole presenti in queste aree risulta progettato o adeguato successivamente alle tecniche di costruzione antisismica,
Importante sentenza sulla responsabilità degli enti locali in materia di
sicurezza ANP - 10/01/2018 La Corte di
Cassazione (Sez. VI penale), nella recentissima sentenza 8 gennaio 2018, n.
190, ha finalmente enunciato con assoluta chiarezza che compete agli enti
Locali verificare le condizioni di sicurezza degli edifici scolastici e
disporne la chiusura, quando risultino privi del certificato antisismico. In
particolare, è stato condannato per omissione di atti d’ufficio il Sindaco che
si era opposto alla chiusura di una scuola priva delle opportune
certificazioni. Secondo la Suprema Corte, la presenza di un “basso livello di
rischio”, rilevata in considerazione della ridotta sismicità del territorio,
non costituisce una motivazione valida per ritenere idoneo all’uso un edificio
pubblico: “La inosservanza della regola tecnica di edificazione
proporzionata al rischio sismico di zona, anche ove quest'ultimo si attesti su
percentuali basse di verificabilità, integra pur sempre la violazione di una
norma di aggravamento del pericolo e come tale va indagata e rileva ai fini
dell'applicabilità del sequestro preventivo”. Pertanto, la
sentenza ribadisce che in capo agli enti locali sussiste la responsabilità di
verificare le condizioni di rischio degli immobili e di fissare le misure
preventive da adottare, anche in caso di eventi caratterizzati da
imprevedibilità (come nel caso degli eventi simici). L’ANP
ritiene da sempre inaccettabili le responsabilità poste in carico ai Dirigenti
Scolastici per quanto attiene alla delicatissima e prioritaria questione della
sicurezza, in un contesto di ricorrente carenza di risorse, di misure
preventive, di concreta trasparenza e di collaborazione con gli enti
proprietari. Ricordiamo che, in base al recente rapporto pubblicato da Legambiente, il 65,1%
degli edifici scolastici risulta precedente all’emanazione della normativa
antisismica (1974) e che le scuole edificate secondo criteri di idoneità al
rischio terremoto non arrivano neppure al 13%. In sintesi:
se una scuola non è sicura, va chiusa! In coerenza
con questo principio, l’ANP ha sostenuto il disegno
di legge 2449/2016 che era finalizzato a riconoscere esplicitamente, nel
diritto positivo, la possibilità che i dirigenti delle scuole disponessero
l’evacuazione e/o l’interdizione di un plesso, o di parte di esso, qualora –
applicando la diligenza del “buon padre di famiglia” – avessero ravvisato un
pericolo grave ed immediato per l’incolumità delle persone. L’ANP
suggerisce a tutti i colleghi di vigilare sull’operato degli enti locali, rilevandone
senza indugio le eventuali omissioni e richiedendo con la dovuta fermezza
l’effettuazione dei necessari interventi di natura strutturale e/o
impiantistica.
Sentenza Cassazione |
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n. 190 - 8 gennaio 2018![]() Tipo documento: Chrome HTML Document |
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