Nota 4334 24.06.2011: Numero minimo di alunni per classe


Nota 4334 24 .06. 2011, MIURAOODGOS 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi
e, p.c Alla Provincia autonoma di Trento
Dipartimento istruzione
Via G. Gilli, 3
38100 TRENTO
Al Sovrintendente scolastico
per la Provincia di Bolzano
Via del Ronco, 2
39100 BOLZANO
All’Intendente scolastico
per le Scuole in lingua tedesca
Via Amba Alagi, 10
39100 BOLZANO
All’Intendente scolastico
per le Scuole delle località ladine
Via Bottai, 29
39100 BOLZANO
Al Sovrintendente agli studi
per la Regione autonoma della Valle d’Aosta
Piazza Deffeyes, 1
11100 AOSTA
All’Assessore regionale dell’istruzione e della formazione professionale
della Regione Sicilia
Via Imperatore Federico n.70
90139 PALERMO
All’Ufficio di Gabinetto
SEDE
All’Ufficio Legislativo
SEDE
 
Oggetto: Scuole paritarie: numero minimo di alunni per classe
 
Come è noto l’art.1, comma 6, lettera f), del D.M. n.267 del 29.11.2007 prevede che, all’atto della presentazione dell’istanza per il riconoscimento della parità, il gestore o il rappresentante legale della gestione dichiari “l’impegno a costituire corsi completi e a formare classi composte da un numero di alunni non inferiore ad 8, per rendere efficace l’organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche”.
Il TAR del Lazio, Sez.III bis, con sentenze n.7265/09 e n.7269/09, passate in giudicato, ha annullato la predetta disposizione “limitatamente alla parte in cui non prescrive una disciplina di dettaglio che garantisca l’intero iter scolastico nella scuola paritaria, e non esclude la perentorietà della previsione della formazione di classi composte da un numero di alunni non inferiore a 8”.
Pertanto, considerata la necessità di dare ottemperanza al giudicato formatosi sulle predette sentenze, si invitano le SS.LL a tenere conto, in sede di riconoscimento della parità scolastica, dell’annullamento dell’art.1, comma 6, lettera f), del D.M. n.267 del 29.11.2007.
 
Il Direttore Generale
F.to Carmela Palumbo
 
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